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Regesto

Procedura di concordato con abbandono dell'attivo; sospensione della collocazione (art. 28 cpv. 3 RCB e art. 59 cpv. 2 RUF).
Il creditore non può con reclamo all'autorità del concordato ottenere che la collocazione del proprio credito, sospesa a suo tempo dalla liquidatrice, sia nuovamente vagliata se questa non ha emanato una nuova decisione (consid. 2).
Siffatta domanda non può essere considerata un reclamo per denegata o ritardata giustizia (consid. 3).
Nell'ambito della procedura di concordato bancario l'art. 59 cpv. 2 RUF deve essere applicato in modo ampio (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 59 cpv. 2 RUF, art. 28 cpv. 3 RCB