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Regesto

Art. 86 cpv. 2 e art. 87 OG.
La concessione del sequestro (decreto di sequestro, art. 272 LEF) è una decisione finale ai sensi dell'art. 87 OG (consid. 2).
Costituisce un rimedio di diritto cantonale che dev'essere esaurito prima di interporre un ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF contro un decreto di sequestro (art. 86 cpv. 2 e 87 OG):
- l'azione per la rivocazione del sequestro (art. 279 cpv. 2 LEF), con la quale il debitore può contestare la causa del sequestro (consid. 3 a),
- non però l'azione di convalidazione del sequestro (art. 278 LEF), nella quale il debitore può contestare l'esistenza, l'esigibilità e l'ammontare del credito; quando reputa che il primo giudice ha violato l'art. 4 CF ammettendo arbitrariamente che il creditore aveva reso verosimile d'essere al beneficio di un credito esigibile, il debitore può pertanto interporre direttamente contro il decreto di sequesto un ricorso di diritto pubblico per questo motivo (cambiamento della giurisprudenza; consid. 3 b).

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