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Regesto

Art. 18, 20 e 21 CIA
1. La parte che omette di far valere tempestivamente un motivo di ricusazione o di adire l'autorità giudiziaria decade dal diritto d'invocare ulteriormente il motivo di ricusazione, salvo che esso si riferisca ad un vizio insanabile (consid. 2a).
2. La ricusazione dev'essere proposta o, in caso di contestazione, l'autorità giudiziaria dev'essere adita, senza indugio anche laddove non sia stato preso ancora alcun provvedimento istruttorio? Questione lasciata indecisa (consid. 2b).
3. Un motivo di ricusazione può risultare soltanto da fatti suscettibili di comportare obiettivamente e ragionevolmente la diffidenza di chi reagisca normalmente (consid. 3a, b). Le misure prese in materia di procedura, siano esse corrette od errate, non sono idonee, come tali, a dar luogo ad un sospetto obiettivo di prevenzione dell'arbitro che le ha adottate (consid. 3b/aa).
4. L'art 21 cpv. 2 CIA non conferisce alle parti un diritto incondizionato di far assumere le prove da esse proposte (consid. 3b/bb).