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Regesto

Riscossione della multa; assistenza giudiziaria che i Cantoni devono prestare alla Confederazione; termine per chiedere il pignoramento; prescrizione della multa.
1. Art. 352 e 357 CP; art. 252 cp. 3 PPF. Nel procedimento esecutivo per l'incasso di una multa inflitta dalla Corte penale federale, la Confederazione può portare davanti al Tribunale federale, per violazione del principio dell'assistenza giudiziaria e senza essere vincolata a un termine, la decisione dell'autorità cantonale che respinge la sua domanda di rigetto dell'opposizione. Consid. 2
- La procedura relativa all'assistenza giudiziaria non sospende il termine di cui all'art. 88 cp. 2 LEF per chiedere il pignoramento. Consid. 2.
2. Art. 73 CP: La multa, se inflitta congiuntamente colla reclusione o colla detenzione, non è una pena accessoria e si prescrive in cinque anni. Consid. 3.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 352 e 357 CP, art. 252 cp, art. 88 cp, Art. 73 CP