Regesto
Art. 490 cpv. 2 CC e 960 cpv. 1 n. 3 CC; prestazione di garanzia nell'ambito di una sostituzione fedecommissaria.
Non puň essere annotato un obbligo di trasmissione agli eredi sostituiti su un fondo acquistato dall'erede istituita, anche qualora esso sia stato in parte pagato con mezzi provenienti dal patrimonio soggetto a fedecommesso (consid. 4).
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Referenzen
Artikel: Art. 490 cpv. 2 CC