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Regesto

Azione di paternità,
1. La prova scientifica che il bambino non discende dal convenuto non fa sorgere soltanto seri dubbi sulla paternità di quest'ultimo ai sensi dell'art. 314 cpv. 2 CC. Essa distrugge, piuttosto, immediatamente e definitivamente la presunzione che l'art. 314 cpv. 1 CC annette al concubito durante il periodo critico (conferma della giurisprudenza recente: RU 90 II 222 e seg., 91 II 162). Requisiti posti dal diritto federale in merito a questa prova (probabilità prossima alla certezza) (consid. 2).
2. Potere d'esame del Tribunale federale circa il quesito di sapere se la paternità del convenuto è esclusa con una probabilità sufficiente. Il grado di probabilità richiesto non è raggiunto quando la perizia eseguita attraverso l'analisi dei gruppi e dei fattori sanguigni permette di concludere che il bambino e il convenuto sono degli omozigoti di geni opposti, con riguardo ai gruppi di gammaglobuline a e b e ai fattori Duffy a e b (consid. 3).
3. Rinvio della causa per l'assunzione di ulteriori prove (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 314 cpv. 2 CC, art. 314 cpv. 1 CC