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Regesto

Art. 49 cpv. 1 lett. a e b, art. 58 cpv. 1 e 2 DIFD; qualifica fiscale delle remissioni di debito da parte di azionisti in relazione con il risanamento della società anonima.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla dottrina predominante, le prestazioni effettuate dagli azionisti per risanare la società anonima, in particolare le remissioni di debito, non costituiscono, di regola, sotto il profilo dell'imposta federale diretta, un conferimento di capitale proprio o di terzi, bensì un reddito (consid. 4b). Eccezioni a tale principio vanno ammesse solo in modo restrittivo (consid. 4c). Nella fattispecie, non è provato che il mutuo non sarebbe stato accordato a un terzo e che, sotto l'aspetto economico, abbia costituito un conferimento di capitale (consid. 4d).

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Referenzen

Artikel: art. 58 cpv. 1 e 2 DIFD