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Regesto

Libertà personale; art. 4 CF; accertamento della morte, autopsia e trapianto di organi.
1. In presenza di determinate condizioni, un'ordinanza amministrativa (istruzioni di servizio) può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico (precisazione della giurisprudenza; consid. 1).
2. Il diritto alla vita è contenuto nel diritto fondamentale alla libertà personale e non ammettelimitazioni. Il § 44 dell'ordinanza zurighese sugli stabilimenti ospedalieri cantonali, del 25 marzo 1971, in virtù del quale la morte deve essere accertata secondo le direttive dell'Accademia svizzera delle scienze mediche, non viola la Costituzione (consid. 3-6).
3. È conforme alla Costituzione una disposizione cantonale, secondo cui un'autopsia o un trapianto di organi può essere eseguito solamente ove nè l'interessato, nè i suoi prossimi congiunti vi si siano opposti; perchè possa realizzarsi un siffatto intervento sul corpo di una persona deceduta il principio costituzionale della libertà personale non esige un consenso espresso (consid. 8-10).