Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 31 LVPF, art. 1 cpv. 1 e 3 OVPF; accertamento della natura boschiva di un fondo.
1. Un insieme di abeti rossi aventi un'età di venti anni e che occupano un'estensione di 900 mq costituisce una superficie boschiva ai sensi della legislazione sulla polizia delle foreste. Anche se si fosse trattato nel 1965 di una coltivazione di alberi di natale, tale non potrebbe più essere considerato l'insieme degli alberi attuali, a causa delle dimensioni da essi nel frattempo raggiunte (consid. 3).
2. Dall'accertamento a cui ha dato luogo il Tribunale federale è risultato che gli abeti rossi sono stati piantati in una superficie che era già in precedenza boschiva. Non è quindi applicabile nella fattispecie la regola giurisprudenziale, secondo cui la presenza di vegetazione boschiva sviluppatasi spontaneamente su di un terreno che ne era precedentemente privo non attribuisce al medesimo la qualità di bosco, ove il proprietario abbia adottato le misure che da lui potessero ragionevolmente attendersi nelle circostanze concrete per impedire il processo d'inselvatichimento (consid. 4).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 31 LVPF, art. 1 cpv. 1 e 3 OVPF