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Regesto

Art. 249 CP. Confisca di false monete d'oro svizzere.
La confisca obbligatoria prevista dall'art. 249 CP non presuppone la realizzazione di un'infrazione ai sensi degli art. 240 segg. CP (consid. 1).
Vanno confiscati anche i pezzi in ottone risultanti dalla coniatura effettuata a titolo di prova, nella misura in cui essi si prestano ad essere confusi con monete d'oro genuine (consid. 2a-c).
Lo scopo della confisca č raggiunto allorché la falsa moneta d'oro č stata resa inutilizzabile mediante un'incisione (consid. 2f).
La moneta confiscata, resa inutilizzabile, deve essere restituita all'avente diritto, se per quest'ultimo essa possiede ancora un valore e se non vi si oppone alcun motivo particolare (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 249 CP