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Regesto

Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo; obbligo per i Cantoni di istituire autorità giudiziarie di ultima istanza cantonale; art. 97 segg. OG, art. 98a cpv. 1 OG.
Ricorso di diritto amministrativo contro un piano di utilizzazione; riassunto della giurisprudenza (consid. 2).
Solo le decisioni cantonali di ultima istanza possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo (consid. 4).
Applicazione diretta dell'art. 98a cpv. 1 OG a partire dal 15 febbraio 1997; questa norma può comportare la competenza di un'autorità giudiziaria cantonale nonostante l'assenza di norme cantonali in merito (consid. 7).
Conseguenze della mancanza di chiarezza delle disposizioni relative ai rimedi di diritto cantonali e dell'assenza di indicazioni di tali rimedi; principio della buona fede; in concreto, trasmissione della causa, da parte del Tribunale federale, a un'autorità giudiziaria cantonale (consid. 8).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 98a cpv. 1 OG