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Regesto

Art. 23 cpv. 3 LAVS, art. 46 cpv. 3 OAVS: Diritto alla rendita vedovile nel caso di divorzio reiterato.
- Il disciplinamento degli art. 23 cpv. 3 LAVS e 46 cpv. 3 OAVS non conferisce alla donna divorziata e risposata il diritto a un'eventuale rendita vedovile una volta sciolto il secondo matrimonio se, successivamente, viene a morire il primo ex marito: perché, dopo lo scioglimento di nuove nozze, sia riconosciuta una rendita vedovile a dipendenza del decesso del precedente coniuge occorre che il diritto sia insorto prima della celebrazione del secondo matrimonio.
- Non sono in quest'ambito richiamabili i principi giurisprudenziali relativi al calcolo della rendita di vecchiaia spettante alla donna divorziata posti in DTF 101 V 11, per i quali, in deroga all'ordinamento del diritto civile, puň in simile ipotesi non essere considerato il secondo matrimonio.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 101 V 11

Artikel: Art. 23 cpv. 3 LAVS, art. 46 cpv. 3 OAVS