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Regesto

Acquisto di abitazioni economiche da parte di persone all'estero in un luogo in cui v'è penuria di abitazioni (art. 6 cpv. 2 lett. b DAFE).
1. L'esistenza di una penuria di abitazioni economiche ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. d DAFE va ammessa solo con riserbo; competenti a decidere su tale questione sono in primo luogo le autorità cantonali e comunali (consid. 3a). Qualora l'esistenza di detta penuria debba essere ammessa, occorre esaminare con particolare diligenza se non possa trovarsi un acquirente non domiciliato all'estero disposto a comprare a un prezzo moderato il fondo di cui trattasi (consid. 3c).
2. Incombe al venditore in Svizzera di dimostrare all'autorità di prima istanza di non aver potuto trovare un investitore domiciliato in Svizzera disposto ad acquistare il fondo in questione a un prezzo che permetta di locarlo a pigioni vantaggiose per i conduttori (consid. 4).
3. Sono date abitazioni economiche ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. d DAFE solo se la pigione è vantaggiosa rispetto al prezzo di mercato e non soltanto rispetto alla loro qualità. Per determinare se una pigione sia vantaggiosa va effettuato un confronto con le pigioni di altri immobili d'abitazione costruiti in modo non lussuoso nello stesso luogo (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: art. 6 cpv. 2 lett. b DAFE