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Regesto

Art. 2 cpv. 2 Tariffa spese ripetibili TFA. Nell'ambito della disposizione potestativa di cui all'art. 2 cpv. 2 della Tariffa TFA 16.11.1992, la parte vincente ha di principio diritto alla presa in considerazione del valore litigioso ai fini della determinazione delle spese ripetibili, quando oggetto della procedura non sia una prestazione assicurativa (consid. 4b).
Art. 12 ODCR, art. 64 PA, art. 8 Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa, art. 2 Tariffa TFA. Le spese ripetibili assegnate alla parte vincente nella procedura davanti alla Commissione federale di ricorso in materia di elenco della specialitŕ devono essere fissate conformemente alla Tariffa delle spese ripetibili TFA tenendo conto del valore litigioso. Qualora il valore litigioso non possa essere stabilito in cifre, le ripetibili vengono determinate liberamente prendendo in considerazione l'interesse economico al processo, nonché l'ampiezza del lavoro e il tempo che l'avvocato ha dovuto dedicargli (consid. 4b e 5).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 12 ODCR, art. 64 PA, art. 2 Tariffa TFA