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Regesto a

Art. 5 cpv. 3 e art. 9 Cost.; art. 92, 93 e 100 LTF; principio della protezione della buona fede nei casi concernenti la modifica della giurisprudenza sull'inizio del termine per contestare la ripartizione delle spese stabilite in una decisione di rinvio.
La previgente giurisprudenza del Tribunale federale - modificata con DTF 142 II 363 (sentenza 2C_309/2015 del 24 maggio 2016) - secondo cui per la ripartizione delle spese stabilite in una decisione di rinvio solo il passaggio in giudicato (e non già la notifica) della nuova decisione ha effetti sul termine di ricorso, è stata applicata soprattutto in casi in ambito di diritto delle assicurazioni sociali. Una decisione di non entrata nel merito per tardività su un ricorso inoltrato dall'Ufficio AI prima del 24 maggio 2016 violerebbe il principio della protezione della buona fede, malgrado l'applicazione in regola generale immediata della modifica dei principi in materia di rispetto dei termini di ricorso (consid. 3 e 4).

Regesto b

Art. 43 cpv. 1 e art. 61 lett. c LPGA; art. 59 cpv. 3 LAI; art. 72bis OAI; valore probatorio di una perizia pluridisciplinare.
L'interpretazione dell'istanza inferiore, secondo cui le perizie pluridisciplinari che erano state commissionate dopo DTF 137 V 210 (sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011) ma prima del 1o marzo 2012 (entrata in vigore dell'art. 72bis OAI e delle direttive amministrative pertinenti) dovevano già realizzare tutte le esigenze poste dalla sentenza di principio, risulta contraria al diritto federale, in considerazione del carattere incitativo di taluni nuovi correttivi ora previsti (come il carattere aleatorio della ripartizione dei mandati; consid. 7).

Regesto c

Art. 106 e 107 cpv. 1 lett. e CPC; § 77 cpv. 1 e § 80 della legge del Cantone Soletta del 15 novembre 1970 sulla protezione giuridica in materia amministrativa; § 1 cpv. 3 dell'ordinanza del Gran Consiglio solettese del 22 settembre 1987 sulla procedura dinanzi al tribunale delle assicurazioni e l'organizzazione e la procedura ai tribunali arbitrali delle assicurazioni sociali; ripartizione delle spese di procedura e delle ripetibili.
Quando una causa non è rinviata al Tribunale cantonale per un apprezzamento materiale delle prove, visto che in concreto una seconda perizia medica è già stata realizzata a seguito del rinvio corrispondente e sulla base della quale la procedura in materia d'assicurazione invalidità ha potuto in seguito essere terminata, il processo sulla questione delle spese giudiziarie e ripetibili dell'istanza precedente deve essere considerato come senza oggetto (consid. 7.4). In questo caso le spese giudiziarie e le ripetibili devono essere ripartite in primo luogo in funzione dell'esito probabile del processo (consid. 8).

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Referenzen

BGE: 142 II 363, 137 V 210

Artikel: art. 72bis OAI, Art. 5 cpv. 3 e art. 9 Cost., art. 92, 93 e 100 LTF, art. 59 cpv. 3 LAI