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Regesto a

Art. 29 cpv. 1 e 2, art. 30 cpv. 1 Cost.; art. 6 n. 1 CEDU; art. 43 cpv. 1 e art. 61 lett. c LPGA; art. 59 cpv. 3 LAI; art 72bis OAI (in vigore fino al 31 marzo 2011); allestimento di perizie amministrative e giudiziarie presso i centri d'osservazione medica dell'AI; rispetto del principio di un'equa procedura amministrativa e ricorsuale.

Regesto b

Basi (consid. 1).
Censure di diritto costituzionale e convenzionale nei confronti di perizie allestite dai centri d'osservazione medica dell'AI (consid. 1.1). Basi legali, segnatamente tariffarie, delle perizie di questi centri (consid. 1.2.1 e 1.2.2). Risultanze dell'istruzione (consid. 1.2.3-1.2.5). Indipendenza del centro d'osservazione medica dell'AI secondo la giurisprudenza vigente (consid. 1.3) alla luce della prassi sviluppata dagli organi convenzionali (consid. 1.4).

Regesto c

Esame della situazione di fatto e di diritto sulla base delle censure sollevate in relazione al parere giuridico Müller/Reich (consid. 2).
La raccolta di basi di giudizio mediche presso gli istituti preposti all'allestimento di perizie, quali il centro d'osservazione medica nell'assicurazione invalidità svizzera, nonché la loro utilizzazione pure nell'ambito della procedura giudiziaria è di per sé conforme alla Costituzione e alla CEDU (consid. 2.1-2.3), conformità confermata, segnatamente, dal diritto comparato (consid. 2.2.3). Rischi latenti di lesione delle garanzie processuali derivanti dal potenziale di guadagno inerente all'attività svolta dal centro d'osservazione medica per conto dell'assicurazione invalidità (consid. 2.4). Necessità di correttivi (consid. 2.5).

Regesto d

Correttivi necessari di diritto costituzionale e convenzionale a livello amministrativo (consid. 3).
Conferimento dei mandati peritali ai centri d'osservazione medica dell'AI secondo il principio della casualità (consid. 3.1), differenziazione minima della tariffa peritale (consid. 3.2), miglioramento e unificazione delle esigenze qualitative e del controllo di qualità (consid. 3.3). In seguito a un peggioramento delle condizioni quadro necessarie per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti intervenuto nel corso degli ultimi anni, si impone un rafforzamento dei diritti di partecipazione (consid. 3.4) per una corretta perizia a cura del centro d'osservazione medica dell'AI (consid. 3.4.2.5): in caso di disaccordo, la perizia deve essere ordinata mediante una decisione incidentale impugnabile al tribunale cantonale delle assicurazioni (rispettivamente al Tribunale amministrativo federale; modifica della giurisprudenza pubblicata in DTF 132 V 93; consid. 3.4.2.6); alla persona assicurata spettano diritti di partecipazione preliminari (modifica della giurisprudenza pubblicata in DTF 133 V 446; consid. 3.4.2.9).

Regesto e

Correttivi necessari di diritto costituzionale e convenzionale a livello giudiziario (di primo grado; consid. 4).
In caso di constatata necessità di ulteriori accertamenti il tribunale cantonale delle assicurazioni adito (rispettivamente il Tribunale amministrativo federale) deve di principio ordinare direttamente l'allestimento di una perizia medica (modifica della giurisprudenza pubblicata in DLA 1997 pag. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, e sentenza H 355/99 dell'11 aprile 2000 consid. 3b; consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4). Le spese di una perizia ordinata giudizialmente presso il centro d'osservazione medica dell'AI possono essere messe a carico di quest'ultima assicurazione (consid. 4.4.2).

Regesto f

Esecuzione della sentenza (consid. 5).
Con le esigenze previste ai consid. 3 e 4 il sistema praticato dai centri d'osservazione medica dell'AI continua ad essere conforme alla Costituzione e alla CEDU. Nella misura in cui sono giustiziabili, i correttivi sono senz'altro suscettibili di esecuzione e di principio applicabili alle procedure in corso. Nella misura in cui la loro realizzazione richiede l'intervento dell'autore dell'ordinanza, dell'autorità di vigilanza o degli organi esecutivi (correttivi giusta i consid. 3.1, 3.2 e 3.3), la sentenza configura una decisione incitativa.

Regesto g

Evasione del caso (consid. 6).
In considerazione dei vari difetti di cui sono viziate la basi di giudizio ritenute dall'amministrazione, l'istanza precedente è tenuta a far esperire una perizia giudiziaria.

Regesto h

Spese e ripetibili (consid. 7).
Il rinvio equivale a un successo totale; la ricorrente è indennizzata secondo il dispendio necessario del suo rappresentante legale.

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Referenzen

BGE: 132 V 93, 133 V 446

Artikel: art. 30 cpv. 1 Cost., art. 6 n. 1 CEDU, art. 59 cpv. 3 LAI, art 72bis OAI