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Regesto

1. L'art. 2 CC include una regola generale che completa le singole norme giuridiche; essa vale anche all'infuori del diritto civile federale, per esempio nel diritto cantonale di procedura, a stregua della legge o del diritto consuetudinario (pratica dei tribunali) che entrano in considerazione, e puň, sulla scorta della disposizione di diritto federale citata, essere ulteriormente estesa (consid. 2).
2. Quando a una questione soggetta al diritto cantonale (in concreto: creazione abusiva delle condizioni di fatto che devono essere adempiute per il foro speciale del luogo del sequestro) sono applicati in modo alternativo il diritto federale e il diritto cantonale, l'eccezione - per sč ammissibile nella proceduradi ricorso per riforma - che č stato applicato il diritto federale in luogo del diritto cantonale (consid. 1) non č fondata e il ricorso č di conseguenza irricevibile (consid. 3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 2 CC