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Regesto

Riparto del ricavo della realizzazione di un fondo; garanzia per le pretese degli artigiani ed imprenditori (art. 117 RFF).
Per ottenere il versamento di una parte della somma attribuitagli dallo stato di riparto, il creditore pignoratizio che pretende che detta somma non è integralmente litigiosa deve dimostrare in quale misura sono garantiti ai sensi dell'art. 117 cpv. 2 RFF i crediti degli artigiani ed imprenditori; in altri termini, egli è tenuto a specificare quali azioni degli artigiani ed imprenditori siano state promosse tempestivamente al foro dell'esecuzione e quali cause siano colà ancora pendenti. L'ufficio delle esecuzioni può trattenere soltanto la somma dei crediti degli artigiani ed imprenditori oggetto di tali liti, nonché un importo adeguato per gli interessi, le ripetibili e gli anticipi di spese giudiziarie suscettibili d'essere restituiti agli attori in caso di vittoria.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 117 RFF, art. 117 cpv. 2 RFF