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Regesto

Imposta alla fonte: base legale, delega legislativa, riserva di trattati internazionali, uguaglianza di trattamento.
1. La delega del potere di legiferare all'autorità esecutiva non è incostituzionale finchè non è esclusa da una disposizione esplicita della costituzione cantonale e finchè è prevista in una legge sottoposta a referendum (consid. 3).
2. L'esistenza di convenzioni internazionali escludenti la doppia imposizione non impedisce ai cantoni di emanare norme generali che sarebbero in contrasto con esse. Tali convenzioni si oppongono solo all'applicazione delle disposizioni ad esse contrarie (nei riguardi di persone per le quali vale il trattato), ma non toccano la validità di simili disposizioni quale diritto interno (consid. 4).
3. Non costituisce disparità di trattamento:
a) il fatto che la riscossione dell'imposta alla fonte si effettua a tassi differenti da cantone a cantone; ciò è una conseguenza della struttura federativa della Svizzera (consid. 5 a).
b) il fatto di non sottomettere all'imposta alla fonte che gli artisti esercitanti la loro attività a titolo "dipendente", vale a dire quelli che sono assunti da un impresario (consid. 5 c).