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Regesto

Art. 110 num. 5 e 317 CP. Falsa autenticazione difirma.
1. Nello stabilire quali siano i fatti di rilevanza giuridica attestati in modo contrario a verità, il giudice penale non è vincolato agli elementi essenziali stabiliti dal diritto cantonale per la validità del documento pubblico. Il diritto penale federale prescrive compiutamente quali scritti debbano essere considerati come documenti e quando un documento inveritiero debba essere reputato falso (consid. 3 a, b).
2. La dichiarazione del notaio, nel senso che gli interessati gli hanno riconosciuto di presenza trattarsi della loro firma, si riferisce a fatto di importanza giuridica nel senso dell'art. 317 num. 1 cpv. 2 CP (consid. 3 c).