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Regesto

Art. 7 h LR. Divorzio di coniugi stranieri di nazionalità differenti.
1. Il divorzio può essere pronunciato dal giudice svizzero del domicilio del coniuge attore se quest'ultimo prova che le leggi o la giurisprudenza della sua patria ammettono la causa di divorzio invocata e riconoscono la giurisdizione svizzera; contrariamente ad una precedente giurisprudenza (RU 59 II 113), non è necessario apportare la stessa prova per quanto concerne la legge nazionale dell'altro coniuge, convenuto nella causa di divorzio (consid. 3 e 4).
2. Quando il coniuge attore possiede due nazionalità straniere, basta che la prova richiesta dall'art. 7 h LR sia apportata nei confronti di una delle sue due leggi nazionali, e cioè di quella che si avvicina di più alle concezioni del diritto svizzero (consid. 5).
3. Divorzio pronunciato dal giudice svizzero del domicilio su istanza di una moglie francese sposata con un cittadino italiano (consid. 1, 2, 6 e 7).