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Regesto

Ricorso di diritto pubblico. Art. 84 cpv. 2 e art. 88 OG.
1. Una disposizione di diritto federale (qui, l'art. 18 cpv. 1 LF 16 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri = LDDS), che designi "definitiva" una decisione cantonale, non esclude con ciò il ricorso di diritto pubblico.
2. Il ricorso di diritto pubblico mediante il quale uno straniero impugna una decisione che gli rifiuta il permesso di dimora in un cantone, facendo valere che la stessa viola la convenzione internazionale di Ginevra 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati e applica arbitrariamente la LDDS, è irricevibile perchè:
- la violazione della convenzione di Ginevra può essere impugnata, conformemente all'art. 125 cpv. 1 lett. c OG, in un ricorso al Consiglio federale;
- lo straniero non ha qualità per interporre un ricorso fondato sull'applicazione arbitraria della LDDS.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 84 cpv. 2 e art. 88 OG