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Regesto

Art. 42, 374 e 397bis cpv. 1 lett. g CP.
Sino a che il Consiglio federale non abbia fatto uso della competenza conferitagli dall'art. 397bis CP, la questione se e a quali condizioni debba essere eseguito l'internamento o la carcerazione di persone malate, gracili o anziane è decisa dal diritto cantonale (consid. 1 lett. a).
Art. 40, 45 e 397bis cpv. 1 lett. g CP.
Tali disposizioni non hanno lo stesso oggetto: le prime limitano esclusivamente la competenza dei cantoni in materia d'interruzione dell'esecuzione di una pena privativa della libertà personale e di computo su detta pena dei periodi di trattamento o di soggiorno in una casa di salute o di custodia. L'ultima disposizione concerne invece il modo d'esecuzione della pena di certe categorie di detenuti (consid. 1 lett. b).

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Referenzen

Artikel: art. 397bis CP