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Regesto a

Art. 884 cpv. 2 e art. 3 cpv. 2 CC; condizioni per l'acquisto di un diritto di pegno quando il pignorante non aveva la libera disposizione della cosa.
Quando una cosa è stata costituita in pegno da qualcuno che non ne aveva la libera disposizione (cfr. art. 884 cpv. 2 CC), il proprietario può dimostrare la malafede del creditore pignoratizio, questione di fatto, o far valere che quest'ultimo non aveva prestato l'attenzione esatta dalle circostanze (cfr. art. 3 cpv. 2 CC), questione attinente al diritto (consid. 2.3.1).
Misura dell'attenzione esatta dal creditore pignoratizio che riceve in pegno manuale delle monete d'oro antiche (consid. 2.3.2), in particolare quando trattasi di una banca (consid. 2.3.3). Causalità di una mancanza di attenzione (consid. 2.3.4). Quid se la cosa data in pegno manuale è stata esportata da un paese straniero in violazione della sua legislazione sull'esportazione di beni culturali (consid. 2.4.4)?

Regesto b

Art. 19 LDIP; Convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali; legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (LTBC).
La legislazione di un paese straniero in materia di esportazione di beni culturali non dev'essere presa in considerazione sulla base dell'art. 19 LDIP nel quadro di un'azione di rivendicazione del diritto privato (consid. 3.2.1). L'esportazione illecita di un bene culturale secondo il diritto pubblico dello Stato d'origine non comporta la nullità, sul piano del diritto privato, della costituzione di un diritto di pegno su tale bene; essa può per contro portare alla sua restituzione allo Stato d'origine nell'ambito di un'azione di rimpatrio ai sensi dell'art. 9 LTBC (consid. 3.2.2 e 3.2.3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 884 cpv. 2 e art. 3 cpv. 2 CC, Art. 19 LDIP, art. 3 cpv. 2 CC, art. 9 LTBC