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Regesto

Legge federale sui fondi di investimento
Art. 53 cpv. 1 e 54 cpv. 1 LFI. Dall'entrata in vigore della LFI l'applicazione di regolamenti o convenzioni contrarie č esclusa nei rapporti tra portatori di parti e direzione.
Art. 21 cpv. 1 LFI. Il diritto di revoca del portatore di parti non puň essere né escluso né limitato dal regolamento del fondo o da convenzioni individuali (consid. 2).
Art. 21 cpv. 2 e 36 cpv. 1 e 2 LFI. Rapporto tra queste disposizioni (consid. 4).
Art. 29 cpv. 1 LFI. Portatori di parti che sono ancora legati contrattualmente al momento dello scioglimento del fondo non possono invocare un diritto all'uguaglianza di trattamento nei confronti di un portatore che ha validamente revocato il contratto di investimento collettivo prima dello scioglimento (consid. 5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 21 cpv. 1 LFI, Art. 29 cpv. 1 LFI