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Regesto

Art. 4, art. 5 e art. 32 LPC; Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142. 112.681); Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1); Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (RU 2015 345): campo di applicazione ratione temporis, materiae e personae dell'ALC e dei regolamenti in relazione con le prestazioni complementari di cui alla LPC.
Conferma della giurisprudenza secondo cui le prestazioni complementari della LPC rientrano nel campo di applicazione dell'Allegato II dell'ALC e dei suoi Regolamenti, in particolare anche alla luce del nuovo Regolamento (UE) n. 465/2012 (consid. 7.1).
La cittadina non comunitaria residente in Svizzera e sposata con un uomo con cittadinanza svizzera e comunitaria ha un diritto proprio alle prestazioni complementari (consid. 7.2) che può far valere in qualità di familiare di un cittadino di uno Stato membro (art. 2 n. 1 Regolamento [CE] n. 883/2004; consid. 8.2.2).
Presupposti per l'applicazione dell'ALC ratione personae (consid. 8.1): oltre alla condizione della nazionalità (consid. 8.2.1) o dello status familiare (consid. 8.2.2) è necessario un nesso transfrontaliero (consid. 8.3). Quest'ultimo non è dato dal semplice possesso di una doppia nazionalità, ossia oltre a quella dello Stato in cui si risiede anche quella di un altro Stato membro. Il nesso transfrontaliero è difatti dato solo dall'esercizio del proprio diritto di libera circolazione nel territorio di uno Stato membro (consid. 8.3.3.2). Una discriminazione nei confronti dei cittadini nazionali non è di conseguenza realizzata (consid. 8.3.3.2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 4, art. 5 e art. 32 LPC