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Regesto

Art. 125 cpv. 2 CP; obbligo di garantire la sicurezza sulle piste di sci.
1. L'obbligo a carico di un'impresa di ferrovie di montagna di garantire la sicurezza delle piste di sci che mette a disposizione del pubblico, non si limita necessariamente alla pista propriamente detta, ma può estendersi anche alle superficie direttamente adiacenti (consid. 2).
2. Si può ragionevolmente pretendere che un luogo pericoloso sia segnalato da bandierine sospese ad una cordicella (consid. 3 lett. a).
3. Il fatto che uno sciatore sperimentato si avventuri su di un dosso d'aspetto anodino che si trova sul prolungamento della pista ma che presenta in realtà a valle un pendio scosceso, non costituisce un avvenimento straordinario della cui eventualità non debba essere tenuto conto (consid. 3 lett. b).

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Referenzen

Artikel: Art. 125 cpv. 2 CP