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Regesto

Art. 10 cpv. 3 LAVS; art. 28bis OAVS; art. 34 OPers; obbligo contributivo durante il congedo di prepensionamento.
La questione di sapere se un assicurato esercita un'attività lucrativa non va decisa in funzione dell'importo di contributo, bensì tenuto conto delle circostanze economiche effettive. Un assicurato rientra nella categoria contributiva di persona esercitante attività lucrativa se, nel periodo dell'assoggettamento contributivo, esercitava un'attività lucrativa soggetta al pagamento di determinati contributi sul provento del lavoro (art. 10 cpv. 1 seconda frase LAVS) e di una certa portata (art. 10 cpv. 1 terza frase LAVS in relazione con l'art. 28bis OAVS; consid. 5.2).
Il prepensionamento secondo l'art. 34 OPers non può essere equiparato all'esonero contrattuale dall'obbligo di lavorare (consid. 6.1). Una disciplina diversa prevista dal diritto del lavoro o da norme interessanti la funzione pubblica non permette di derogare alla definizione imperativa dell'assenza di attività sotto il profilo dell'AVS (consid. 6.3). Se le prestazioni erogate durante il prepensionamento indennizzano perlomeno parzialmente le difficili precedenti condizioni di lavoro e se sussiste, in tal senso, una correlazione materiale, esse - in considerazione della DTF 111 V 161 - vanno iscritte nel conto individuale per l'anno dell'ultima attività lavorativa effettiva, conformemente al principio per il quale è determinante l'anno dell'esercizio dell'attività lucrativa (consid. 6.4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 111 V 161

Artikel: art. 28bis OAVS, art. 34 OPers, Art. 10 cpv. 3 LAVS