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Regesto

Naturalizzazione agevolata (art. 27 LCit); decesso del coniuge svizzero durante la procedura di naturalizzazione.
La legge non indica cosa accade nell'eventualità in cui il matrimonio è sciolto a causa del decesso del coniuge svizzero. La mancata menzione di questa particolare fattispecie nella legge non costituisce un silenzio qualificato (consid. 2.3). Prevedendo una regolamentazione speciale per i casi di rigore, l'amministrazione ha concretizzato in modo appropriato l'intenzione del legislatore; in seguito al matrimonio con una cittadina svizzera l'istante ha infatti acquisito una posizione meritevole di tutela, che non deve perdere solo a causa della morte della moglie (consid. 2.5).
È stata lasciata indecisa la questione di sapere se prima del decesso della moglie esisteva una reale unione coniugale ai sensi dell'art. 27 LCit (consid. 3). Nel caso di specie non sussiste un caso di rigore (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: art. 27 LCit