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Urteilskopf

113 V 98


16. Sentenza del 15 aprile 1987 nella causa C. contro Cassa svizzera di compensazione e Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero

Regeste

Art. 21 Abs. 1 lit. a und 22 Abs. 1 AHVG, Art. 23 Ziff. 5 des schweizerisch-italienischen Abkommens über Soziale Sicherheit (in Kraft seit 1. September 1964) und Art. 1 der Zusatzvereinbarung zum genannten Abkommen.
- Zusammenfassung der Abkommensvorschriften zur Überweisung von Beiträgen von der Schweiz nach Italien (Erw. 2a).
- Altersrente des verheirateten italienischen Staatsangehörigen, wenn die Ehefrau ihre eigenen AHV-Beiträge von der schweizerischen Sozialversicherung an die italienische überwiesen hat. I.c. Anspruch des Ehemanns auf eine Ehepaarrente verneint, weil die Überweisung der Beiträge der Ehefrau vor dem Versicherungsfall erfolgte (Erw. 2b).

Sachverhalt ab Seite 98

BGE 113 V 98 S. 98

A.- Il cittadino italiano Italo C., nato il 23 giugno 1920, dopo aver lavorato in Svizzera dal 1948 al 1985 versando regolarmente i contributi all'assicurazione sociale di questo Stato, ha chiesto, il 25 ottobre 1985, l'assegnazione di una rendita di vecchiaia. La moglie dell'istante, cittadina italiana, nata nel 1922, aveva pure lavorato in Svizzera nel 1948 e nel 1949 ed aveva ottenuto in data 5 marzo 1953 il trasferimento dei propri contributi dall'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) svizzera alle corrispondenti assicurazioni sociali
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italiane per l'importo di fr. 60.--. In seguito, su sua richiesta del 22 luglio 1969 era stato trasferito l'importo rimanente dei contributi accreditati in suo favore nell'assicurazione sociale svizzera di fr. 49.--.
Mediante decisione del 20 novembre 1985 la Cassa svizzera di compensazione ha erogato a Italo C. una rendita semplice di vecchiaia.

B.- Contro la decisione amministrativa Italo C. è insorto con ricorso alla Commissione di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero. L'insorgente ha postulato l'assegnazione di una rendita di vecchiaia per coniugi, argomentando che quando il trasferimento dei contributi della moglie si era verificato, ancora non erano in vigore le disposizioni richiamate dalla Cassa svizzera di compensazione per denegare il diritto a una rendita di vecchiaia per coniugi.
Con giudizio del 14 luglio 1986 la Commissione di ricorso ha respinto il gravame. Richiamato l'art. 1 cpv. 1, parte finale, dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione italo-svizzera in materia di sicurezza sociale (detta appresso Convenzione) del 14 dicembre 1962 (Accordo del 4 luglio 1969, entrato in vigore il 1o luglio 1973), la Commissione ha negato il diritto alla prestazione applicando anche le disposizioni della cifra 12 del Protocollo finale della Convenzione del 1962.

C.- Italo C. produce ricorso di diritto amministrativo. Argomenta che la disposizione dell'art. 1 cpv. 1 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione del 1962 era entrata in vigore solo il 1o luglio 1973, mentre il trasferimento dei contributi della moglie era avvenuto prima. Il riferimento del primo giudice alla cifra 12 del Protocollo finale della Convenzione del 1962 nemmeno accennava al tema della retroattività, da valutare secondo i principi della buona fede e necessitante di una chiara base legale. Per il ricorrente l'esclusione di prestazioni assicurative alla moglie potrebbe quindi avere effetto solo per i casi di trasferimento di contributi in Italia a partire dal 1962. Per il ricorrente del resto, anche ammessa la retroattività, il diritto alla rendita per coniugi gli spetta in una retta interpretazione delle disposizioni convenzionali. Infatti, se in esse si esclude la rendita complementare per la moglie, non si accenna però all'esclusione della rendita per coniugi. Ne deduce che l'interpretazione delle disposizioni convenzionali è possibile solamente nel senso che l'esclusione non è valida per la rendita per coniugi e il
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trasferimento dei contributi della moglie alle assicurazioni sociali italiane non può pertanto influire sul suo diritto alla chiesta rendita di vecchiaia per coniugi. Concludendo il ricorrente chiede l'accoglimento del gravame nel senso che in sostituzione della rendita semplice di vecchiaia gli venga erogata una rendita di vecchiaia per coniugi.
Cassa svizzera di compensazione e Ufficio federale delle assicurazioni sociali propongono la disattenzione del gravame.

Erwägungen

Diritto:

1. a) Giusta l'art. 2 della Convenzione del 1962, in vigore dal 1o settembre 1964, con riserva delle disposizioni della Convenzione medesima e del suo Protocollo finale, i cittadini svizzeri ed italiani godono della parità di trattamento per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni delle legislazioni elencate all'art. 1 Convenzione. Tra le legislazioni elencate figura quella sull'AVS. La normativa di cui all'art. 2 Convenzione significa in sostanza che deroghe al principio di parità di trattamento devono trovare fondamento nella disciplina pattuita dal diritto convenzionale.
b) Secondo l'art. 21 cpv. 1 lett. a e b LAVS hanno diritto alla rendita semplice di vecchiaia, sempre che non sussista un diritto alla rendita di vecchiaia per coniugi, gli uomini che hanno compiuto i 65 anni e le donne che ne hanno compiuto i 62. Per l'art. 22 cpv. 1 LAVS hanno diritto a una rendita per coniugi gli uomini sposati che hanno compiuto i 65 anni e la cui moglie abbia compiuto i 62 anni.
Alla luce delle disposizioni legali sopra menzionate è pacifico che in concreto, secondo il diritto svizzero, sarebbero dati i presupposti per l'assegnazione di una rendita di vecchiaia per coniugi, da calcolare secondo quanto disposto dall'art. 32 LAVS. Resta da esaminare tuttavia se il diritto convenzionale non disponga altrimenti.

2. a) Il tema del trasferimento dei contributi del cittadino italiano dall'assicurazione sociale svizzera alla patria assicurazione sociale era già stato trattato nella Convenzione del 4 aprile 1949 in vigore dal 1o gennaio 1948, all'art. 3 cpv. 1 e 4 e all'art. 9. In sostanza secondo queste disposizioni convenzionali i contributi potevano essere trasferiti dal cittadino italiano in Italia con possibilità di successivo trasferimento dei contributi stessi all'assicurazione sociale
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svizzera, ove particolari presupposti fossero stati riconoscibili, in particolare quando il cittadino italiano al compimento del 65.mo anno d'età non avesse chiesto e ottenuto la pensione italiana.
Nella successiva Convenzione, entrata in vigore il 1o gennaio 1951, la materia era stata regolata dall'art. 5 cifre 4 e 5, disposizioni cui era stato dato effetto retroattivo dal 1o gennaio 1948 (art. 13 cifra 2 della Convenzione). Per queste disposizioni in sostanza il trasferimento dei contributi era possibile solo se il cittadino italiano non avesse potuto pretendere prestazioni in Svizzera e una volta il trasferimento all'assicurazione sociale italiana avvenuto non potesse far valere alcun diritto nei confronti dell'AVS svizzera in base a detti contributi a meno che un ulteriore diritto a rendita fosse sorto per il periodo posteriore al trasferimento degli stessi.
Nella vigente Convenzione, in vigore dal 1o settembre 1964, il trasferimento è disciplinato dall'art. 23 cifra 5, giusta il quale, per un periodo di 5 anni a partire dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione stessa, il cittadino italiano ha la facoltà, in deroga all'art. 7 della Convenzione, di chiedere, al verificarsi dell'evento assicurato in caso di vecchiaia secondo la legislazione italiana, il trasferimento all'assicurazione sociale italiana dei contributi da lui versati e dai suoi datori di lavoro all'AVS svizzera, a condizione tuttavia che abbia lasciato la Svizzera per stabilirsi in Italia o in un terzo paese prima della fine dell'anno in cui detto evento si sia verificato. Per quanto riguarda l'utilizzazione dei contributi trasferiti, l'eventuale rimborso all'interessato e gli effetti del trasferimento, applicabile è l'art. 5 cifre 4 e 5 della Convenzione del 17 ottobre 1951 (cifre non abrogate, come disposto dall'art. 26 cpv. 3 della vigente Convenzione). Il Protocollo finale della stessa, alla cifra 12, precisa inoltre che i contributi versati nell'AVS svizzera e che sono stati trasferiti all'assicurazione sociale italiana in applicazione delle Convenzioni del 4 aprile 1949 e del 17 ottobre 1951 non possono più essere ritrasferiti all'assicurazione sociale svizzera. Nessun diritto può più derivare dai suddetti contributi nei confronti di questa assicurazione.
Dalle disposizioni sopra richiamate deve essere dedotto che la vigente Convenzione ha in particolare soppresso la facoltà del cittadino italiano, ove particolari presupposti fossero stati dati, di ritrasferire i contributi all'assicurazione sociale svizzera, privandolo nel contempo, dopo il trasferimento degli stessi, di ogni ulteriore diritto. Inoltre deve essere precisato che le disposizioni non facevano nessuna
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distinzione tra il trasferimento dei contributi del marito o di quelli della moglie.
Nell'Accordo aggiuntivo alla vigente Convenzione, accordo in vigore dal 1o luglio 1973 (salvo la normativa dell'art. 1, cui l'art. 6 cpv. 2 del medesimo Accordo conferisce effetto retroattivo dal 1o settembre 1969), il tema del trasferimento dei contributi è stato trattato nell'art. 1 cpv. 1-3. Secondo questa disposizione il cittadino italiano ha la facoltà, in deroga alle disposizioni dell'art. 7 della vigente Convenzione, di chiedere al verificarsi dell'evento assicurato in caso di vecchiaia secondo la legislazione italiana il trasferimento all'assicurazione italiana dei contributi versati da lui stesso e dai suoi datori di lavoro all'AVS svizzera in base ai quali non abbia ancora beneficiato di alcuna prestazione, a condizione tuttavia che egli abbia lasciato la Svizzera per stabilirsi definitivamente in Italia o in un terzo paese entro un anno dalla data in cui detto evento si è verificato. Quando entrambi i coniugi abbiano versato contributi all'AVS svizzera, ciascuno di essi può chiedere individualmente il trasferimento dei propri contributi. Tuttavia, quando sia stato effettuato il trasferimento dei soli contributi della moglie, il marito ha diritto soltanto ad una rendita semplice dell'AVS/AI con esclusione della rendita complementare per la moglie. Inoltre, il cittadino italiano i cui contributi sono stati trasferiti all'assicurazione sociale italiana ai sensi del primo capoverso, così come i suoi superstiti, non può più far valere alcun diritto nei confronti dell'AVS/AI svizzera. I contributi eventualmente versati a detta assicurazione successivamente al trasferimento non fanno del pari sorgere alcun diritto a prestazione; tuttavia i contributi versati all'AVS possono, a domanda, formare soggetto di trasferimento all'assicurazione italiana al verificarsi di uno degli eventi assicurati secondo la legislazione svizzera. L'assicurazione sociale italiana utilizza a favore dell'assicurato o dei suoi superstiti i contributi trasferiti al fine di far loro conseguire i vantaggi derivanti dalla legislazione italiana citata dall'art. 1 della Convenzione secondo le disposizioni particolari emanate dalle autorità italiane. Se in base alle disposizioni della legislazione italiana non derivi all'assicurato o ai suoi superstiti, dal trasferimento dei contributi, alcun vantaggio nel regime delle pensioni, l'assicurazione sociale italiana rimborsa agli interessati i contributi trasferiti.
Per l'art. 2 dell'Accordo aggiuntivo sopra menzionato il cittadino italiano i cui contributi all'AVS svizzera, per la parte da lui stesso versata, sono stati trasferiti all'assicurazione italiana, in
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applicazione delle disposizioni della Convenzione del 4 aprile 1949, può chiedere il trasferimento dei contributi dei datori di lavoro, dedotti gli interessi già corrisposti, quando ne derivi un diritto a prestazioni nell'assicurazione pensioni italiana o ad una maggiorazione della prestazione da erogare o già erogata o quando i contributi stessi possono essere rimborsati all'interessato. Lo stesso diritto è riconosciuto ai superstiti del cittadino italiano quando possono aver titolo a prestazioni.
b) Per costante giurisprudenza l'interpretazione di un accordo internazionale deve procedere anzitutto dal testo convenzionale. Se il testo è chiaro e se il significato, come risulta dal generale uso della lingua come pure dall'oggetto e dallo scopo della disposizione, non appare privo di senso, non è data interpretazione estensiva o limitativa, a meno che dal contesto o dai materiali si possa con sicurezza dedurre che il testo non corrisponde alla volontà delle parti (DTF 111 V 8, DTF 110 V 106).
Per quanto concerne il diritto vigente, nella sentenza in re Stonda (DTF 111 V 3, vedi in particolare pag. 8 consid. 2b) il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che da una interpretazione letterale dell'art. 1 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione (la cui retroattività al 1o settembre 1969 aveva reso inoperante la limitazione quinquennale dell'istituto del trasferimento dei contributi stabilito dall'art. 23 cpv. 5 Convenzione) risulta che il trasferimento dei contributi della moglie alla patria assicurazione sociale esclude il diritto del marito, al verificarsi dell'evento assicurato in caso di vecchiaia, alla rendita complementare della moglie e alla rendita di vecchiaia per coniugi (cpv. 1) e che, mentre la pretesa a rendita per coniugi era espressamente esclusa in regime convenzionale, non altrettanto avveniva per la rendita vedovile (DTF 111 V 9 consid. 2c).
A torto il ricorrente revoca in dubbio l'esattezza di detta conclusione. Infatti l'art. 1 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione non consente altra interpretazione nella misura in cui afferma che il trasferimento dei contributi della moglie conferisce al marito il diritto "soltanto ad una rendita semplice dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, con esclusione della rendita complementare per la moglie". Il che significa letteralmente che al marito potrà spettare soltanto una rendita semplice e non già una rendita per coniugi dell'AVS e che inoltre prima del sopravvenire del diritto a rendita di vecchiaia per coniugi nemmeno era versata la rendita complementare della moglie come disposto dall'art. 22bis LAVS. Questa soluzione discrimina il marito la cui
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moglie non ha mai contribuito da quello la cui moglie ha contribuito e in seguito chiesto il trasferimento dei suoi contributi: il primo avrà diritto a rendita per coniugi nell'AVS e il secondo ne sarà privato. Non è tuttavia nel potere del giudice di controllare la conformità costituzionale delle leggi federali e dei trattati internazionali (DTF 109 V 132 consid. 1c, DTF 105 V 2) quando si ritenga che per l'art. 113 cpv. 3 Cost. il Tribunale federale prende a norma le leggi emanate dall'Assemblea Federale e le risoluzioni della medesima di carattere obbligatorio generale come pure i trattati da lei ratificati. Ne deve essere dedotto che in concreto il Tribunale federale delle assicurazioni non ha il potere di dipartirsi dall'interpretazione letterale della norma e può soltanto limitarsi a segnalare l'incongruenza della soluzione adottata.
Resta da esaminare, come afferma il ricorrente, se le disposizioni in questione siano applicabili solo per trasferimenti di contributi da parte di mogli di assicurati italiani operati dopo l'entrata in vigore delle stesse, in sostanza dopo il 1969, o se si debbano - se del caso - salvaguardare diritti derivati dalle convenzioni precedenti. Anzitutto non può essere affermato che il diritto precedente abbia esplicitamente riconosciuto a un marito la cui moglie avesse trasferito i contributi personali nell'assicurazione sociale italiana il diritto a rendita per coniugi. Il tema può comunque rimanere aperto dal momento che, per principio generale, nel settore delle assicurazioni sociali si applica il diritto vigente nel momento in cui si verifica l'evento assicurato. In concreto quindi il momento in cui il ricorrente ha compiuto il 65.mo anno e sua moglie il 62.mo. Ora, per le disposizioni sopra richiamate è pacifico che nel 1984, avendo la moglie del ricorrente trasferito i propri contributi all'assicurazione sociale italiana, essa non poteva pretendere prestazioni individuali dall'assicurazione. Nel 1985 per il ricorrente le disposizioni convenzionali sopra richiamate non consentivano l'erogazione della controversa prestazione. In sostanza infatti le nuove disposizioni convenzionali hanno determinato una retroattività impropria. Per esse il nuovo diritto esercita i suoi effetti "ex nunc et pro futuro", vale a dire su uno stato di fatto che ha preso origine nel passato e prolunga i suoi effetti oltre il momento in cui l'ordine giuridico è stato modificato (GRISEL, Traité de droit administratif, pag. 151). Ora, tale retroattività impropria è legittima nella misura in cui non vi osti il rispetto di diritti acquisiti (DTF 108 V 119), principio questo che se è valido per una prestazione in corso a maggior ragione è richiamabile quando,
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come in concreto, si tratti di una prestazione futura.

Dispositiv

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 1 2

Dispositiv

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