Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 127 cpv. 2 Cost.; art. 86 e 91 LIFD, art. 33 cpv. 2 e 35 LAID; art. 133 cpv. 2 e 138 segg. LT/VD; art. 1 cpv. 1 OIFo (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014). Imposta alla fonte, tariffa C per coppie con doppio reddito, salario teorico del coniuge all'estero; tariffa per figli minorenni a carico.
Presentazione dell'imposta alla fonte e della tariffa per coppie i cui membri esercitano entrambi un'attività lucrativa (tariffa C "doppio reddito") nonché del sistema che integra in maniera schematica nella tariffa C il reddito del coniuge all'estero (consid. 4). Potere d'esame del Tribunale federale (consid. 5).
Quando il coniuge straniero attivo all'estero consegue con la propria attività lucrativa un reddito lordo modesto, e finché non può essere posto rimedio a tale situazione attraverso una rettifica ulteriore domandata dal contribuente nei termini previsti dall'art. 137 cpv. 1 LIFD e 191 cpv. 1 LT/VD, la struttura della tariffa C conduce a una sovraimposizione del contribuente che è contraria al principio dell'imposizione secondo la capacità economica giusta l'art. 127 cpv. 2 Cost. (consid. 6 e 8).
Il rifiuto di applicare la tariffa C3 al contribuente solo perché non percepisce assegni completi da una cassa svizzera non trova fondamento né nella convenzione di doppia imposizione sottoscritta con la Francia né nella legge sull'imposta federale diretta né nella legge sull'armonizzazione fiscale (consid. 7 e 8).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 127 cpv. 2 Cost., art. 86 e 91 LIFD, art. 33 cpv. 2 e 35 LAID, art. 1 cpv. 1 OIFo mehr...