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Regesto

Art. 49 Cost.; art. 29 LPSU; art. 14 cpv. 2 LUSI/TI; art. 4 RLUSI/TI; protezione delle denominazioni universitarie prevista dalla legge ticinese sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca così come dal regolamento ad essa relativo; preminenza e rispetto del diritto federale.
L'art. 29 cpv. 1 LPSU prevede che, con l'accreditamento istituzionale, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici acquisiscano il diritto di denominarsi "università", "scuola universitaria professionale", "alta scuola pedagogica", o di usare una denominazione derivata come, in particolare, "istituto universitario" o "istituto universitario professionale". L'elenco contenuto in questa norma non ha carattere esaustivo e non preclude ai Cantoni la facoltà di emanare prescrizioni particolari in materia di denominazioni delle scuole universitarie. La riserva a favore dei Cantoni assume un'importanza particolare sotto il profilo linguistico (consid. 7 e 8).
La tutela delle denominazioni di "accademia/accademico", "ateneo", "alta scuola" e "facoltà" prevista dal diritto ticinese rispetta il senso e lo spirito della normativa federale e non lede l'art. 49 Cost. Stessa conclusione non può essere tratta per la tutela delle denominazioni di "campus" e "college" (consid. 9).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 49 Cost., art. 29 LPSU, art. 29 cpv. 1 LPSU