Regesto
Contratto di lavoro; lavoro su chiamata.
Nella misura in cui permette una diminuzione brutale del volume mensile di lavoro, il contratto di lavoro su chiamata svuota della sua sostanza la protezione imperativa connessa al termine di disdetta stabilito nell'art. 335c CO (consid. 4).
È arbitrario ammettere che il lavoratore su chiamata possa validamente accettare di assumersi il rischio dell'impresa, che incombe al datore di lavoro in virtù dell'art. 324 cpv. 1 CO (consid. 5).
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Referenzen
Artikel: art. 335c CO, art. 324 cpv. 1 CO