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Regesto

Art. 2 cpv. 4 LAVS, art. 10 cpv. 1 e 2 OAF.
Per le mogli di cittadini svizzeri all'estero non assicurati facoltativamente che erano esse stesse assicurate a titolo obbligatorio o facoltativo immediatamente prima del matrimonio e che, dopo lo stesso, continuano l'esercizio di un'attività lucrativa al servizio di un datore di lavoro svizzero ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. c LAVS, il termine di un anno per dichiarare la loro adesione all'assicurazione facoltativa decorre da quando prendono fine le condizioni dell'assicurazione obbligatoria e non già dal momento del matrimonio.
In questo caso è applicabile il cpv. 1 e non il cpv. 2 dell'art. 10 OAF.

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Referenzen

Artikel: Art. 2 cpv. 4 LAVS, art. 10 cpv. 1 e 2 OAF, art. 10 OAF