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Regesto

Computo di stranieri nel contingente massimo di permessi di cui dispone la Confederazione, in sede di applicazione della disciplina in materia di libertà di stabilimento. Ordinanza del Consiglio federale del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS; RS 823.21); Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione dell'AELS; RS 0.632.31).
1. È ammissibile il ricorso di diritto amministrativo contro una decisione del Dipartimento federale dell'economia pubblica concernente il computo di uno straniero nel contingente massimo della Confederazione ove, secondo la normativa sulla libertà di stabilimento della Convenzione dell'AELS, sussista un diritto d'ottenere il permesso di lavoro richiesto. Un'impresa può far valere tale diritto solo se essa si occupa della produzione o del commercio di beni e se, sul piano giuridico ed economico, è vincolata a uno Stato membro dell'AELS; lo straniero che l'impresa intende impiegare in Svizzera deve altresì disporre della nazionalità corrispondente (consid. 1).
2. Il rilascio di un permesso a una persona fisica che esercita un'attività dipendente presuppone che essa assuma in Svizzera una funzione dirigente o che le conoscenze particolari di cui disponga siano indispensabili per lo stabilimento o l'esercizio efficiente di un'impresa; criteri per delimitare con precisione tali qualità (consid. 2).