Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 1 e 196 CP; Convenzione concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni, nullum crimen sine lege, reato di tratta di esseri umani, nozione di consenso effettivo.
Rapporto tra diritto convenzionale e interno dopo il rifiuto d'introdurre la giurisdizione costituzionale (consid. 3b).
Il principio nullum crimen sine lege esclude, in mancanza di una disposizione specifica di diritto interno, la punibilità di un comportamento esclusivamente in base a un testo internazionale, in ogni caso quando tale testo non è direttamente applicabile (consid. 3b in fine).
I presupposti del reato di tratta di esseri umani sono di regola adempiuti nel caso di giovani prostitute consenzienti provenienti dall'estero se viene sfruttata una situazione di vulnerabilità; il consenso non è difatti effettivo se, come nella fattispecie, è motivato da condizioni economiche precarie (consid. 4b e c; precisazione della giurisprudenza).
L'art. 196 CP si applica anche all'attività di un gestore che arruola e ingaggia all'estero delle prostitute per il proprio postribolo in Svizzera (consid. 6d; modifica della giurisprudenza).
Art. 196 CP e 305bis CP.
Sussiste concorso perfetto tra i reati di tratta di esseri umani e di riciclaggio. Pertanto, il finanziamento della tratta con denaro illecito proveniente dalla tratta stessa o da altre attività illegali non è un atto accessorio antecedente corepresso dall'art. 196 CP se lo scopo perseguito è l'occultamento del provento di un crimine (consid. 7f).
Art. 23 n. 1 cpv. 5 e n. 4 LDDS.
Chi ingaggia giovani prostitute che sono entrate e soggiornano in Svizzera provviste di un visto da turista ottenuto in modo fraudolento per esercitare un'attività lucrativa è punibile esclusivamente per contravvenzione all'art. 23 n. 4 LDDS (consid. 9).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 1 e 196 CP, Art. 23 n. 1 cpv. 5 e n. 4 LDDS, art. 23 n. 4 LDDS