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Regesto

Art. 31 cpv. 1 LAI: Comminatoria e assegnazione di un termine di riflessione.
Qualora un assicurato si opponga ad un provvedimento d'integrazione, l'amministrazione può disporre il rifiuto o la soppressione di prestazioni assicurative solo dopo aver diffidato l'interessato e dopo avergli assegnato un termine di riflessione.
Tale procedura, stabilita dall'art. 31 cpv. 1 LAI, non può essere sostituita da un semplice accenno (contenuto nella decisione di rifiuto o di soppressione) alla possibilità di presentare, ulteriormente, una nuova domanda di prestazioni.
Essa deve essere applicata pure nel caso in cui l'assicurato abbia rifiutato in modo inequivoco di sottoporsi ad un provvedimento integrativo ragionevolmente esigibile (cambiamento della giurisprudenza).

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Referenzen

Artikel: Art. 31 cpv. 1 LAI