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Regesto

Art. 2 Disp. trans. Cost., libertà d'espressione e di riunione, art. 10 e 11 CEDU, protezione dei dati, presunzione d'innocenza; § 40 cpv. 4 della legge di Basilea-Città sulle contravvenzioni; divieto di portare una maschera.
Il § 40 cpv. 4 della legge di Basilea-Città sulle contravvenzioni, che vieta di mascherarsi durante riunioni, manifestazioni e altri assembramenti sottoposti ad autorizzazione, non viola l'art. 2 Disp. trans. Cost. (consid. 2).
Poiché possono essere autorizzate eccezioni, il divieto di portare una maschera non costituisce una limitazione inammissibile alla libertà d'espressione e di riunione (consid. 3).
Esso non viola neppure il diritto alla protezione dei dati (consid. 4b), né la presunzione d'innocenza (consid. 4d).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 10 e 11 CEDU