Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 55 cpv. 2 CP, sospensione condizionale dell'espulsione: qualora un detenuto straniero, colpito d'espulsione giudiziaria, sia entrato durante la carcerazione in strette relazioni con un'istituzione privata svizzera di assistenza ai condannati e non disponga apparentemente nello Stato di cui è cittadino di vincoli familiari o d'altro genere, suscettibili di assicurargli sostegno ed appoggio, l'autorità può negare la sospensione dell'espulsione soltanto se, tenuto conto delle circostanze concrete, ritenga che i fini a cui tende la liberazione condizionale possono essere raggiunti in pari misura, o addirittura meglio, mediante l'esecuzione dell'espulsione (consid. 2b, consid. 3).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 55 cpv. 2 CP