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Regesto

Art. 5 n. 3 CEDU, art. 10 cpv. 2 e art. 36 Cost.; libertà personale, misure sostitutive della detenzione preventiva, base legale, proporzionalità.
L'accusato incarcerato a titolo preventivo unicamente a causa del pericolo di fuga ha diritto di essere liberato se può fornire delle garanzie adeguate per la sua presenza al processo. Queste garanzie non si limitano al versamento di una cauzione, ma possono anche consistere in misure di controllo giudiziario quali il deposito del passaporto o dei documenti di legittimazione. Comportando una restrizione meno grave della libertà personale rispetto alla carcerazione preventiva, tali misure s'impongono anche in assenza di una base legale esplicita (consid. 3.2). Le misure sostitutive della carcerazione dell'accusato sono ammissibili solo se sussista un motivo di detenzione preventiva (consid. 3.3) e se non siano sproporzionate (consid. 3.4). Esse possono essere cumulate (consid. 3.5).

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Referenzen

Artikel: Art. 5 n. 3 CEDU, art. 10 cpv. 2 e art. 36 Cost.