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Regesto

Art. 16 cpv. 3 e art. 93 Cost.; art. 10 CEDU; art. 3 lett. c e e, art. 10 cpv. 1, art. 18 cpv. 1 LIVA; art. 14 cifra 1 OIVA; art. 68 segg. LRTV; canone di ricezione per la radio e la televisione; assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto.
Basi legali relative alle percezione del canone di ricezione per la radio e la televisione (consid. 2). Possono essere assoggettate all'imposta sul valore aggiunto anche prestazioni che lo Stato ottiene per adempiere ai suoi compiti pubblici. Occorre però che si sia in presenza di un rapporto di scambio di prestazioni, non di una sovvenzione (consid. 3).
In ragione dell'evoluzione del diritto radiotelevisivo (consid. 6.3), la qualifica del canone di ricezione quale tassa di regalia non può essere mantenuta. Chi riceve programmi radiotelevisivi esercita un diritto costituzionale, ragione per la quale non può sussistere una cessione di diritti giusta l'art. 3 lett. e LIVA (consid. 6.4). Il canone di ricezione non è nemmeno la controprestazione per una qualsivoglia altra prestazione fornita dalla Confederazione (consid. 6.5). Esso deve piuttosto essere qualificato come imposta vincolata a un determinato scopo o come tributo sui generis (consid. 6.7). Il canone di ricezione non è assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (consid. 6.9).

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Artikel: Art. 16 cpv. 3 e art. 93 Cost., art. 10 CEDU, art. 10 cpv. 1, art. 18 cpv. 1 LIVA