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Regesto

Art. 4 cpv. 1 e art. 8 cpv. 1 della Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari; portata dell'art. 8 della Convenzione con riferimento alla determinazione del diritto applicabile al mantenimento provvisorio richiesto per la durata della procedura di completamento di una sentenza di divorzio estera.
Applicabilitŕ della Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (consid. 2.3). Delimitazione tra i campi di applicazione degli art. 4 e 8 della Convenzione in caso di separazione e di divorzio (consid. 3.2 e 3.3). Il mantenimento provvisorio richiesto per la durata della procedura di completamento di una sentenza di divorzio estera (cresciuta in giudicato e riconosciuta) va determinato, giusta l'art. 8 cpv. 1 della Convenzione, secondo la legge applicata al divorzio (consid. 3.4 e 3.5). L'applicazione della legge interna della dimora abituale del creditore di alimenti giusta l'art. 4 cpv. 1 della Convenzione č arbitraria (consid. 3.1 e 3.6).