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Regesto

Concessione di un diritto d'acqua, esame dell'impatto sull'ambiente e autorizzazioni secondo la legislazione federale speciale in relazione con il progetto di costruzione della centrale idroelettrica d'accumulazione stagionale Curciusa-Spina.
1. Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo; legittimazione a ricorrere delle organizzazioni nazionali di protezione dell'ambiente secondo gli art. 55 LPA e art. 12 LPN (consid. 1). Potere d'esame del Tribunale federale (consid. 2).
2. Portata delle originarie concessioni del 1953 e 1956 in relazione con l'esame delle clausole aggiuntive approvate nel 1990, resesi necessarie dopo la modificazione del progetto di esecuzione di una centrale idroelettrica d'accumulazione stagionale. Queste aggiunte comportano modifiche così estese del concetto iniziale di sfruttamento che esse, come i "rinnovi" delle connesse originarie concessioni, equivalgono al conferimento di una nuova concessione (art. 58 LUFI). Di conseguenza, sia riguardo alle esigenze formali che sostanziali, occorre applicare, di massima, il nuovo diritto (consid. 5, 9 e 10).
3. La costruzione degli impianti, oltre a una concessione per lo sfruttamento delle forze idriche, necessita il rilascio di diverse autorizzazioni speciali. L'obbligo di coordinazione è soddisfatto se il Governo cantonale, che rilascia le autorizzazioni, nella sua decisione accerta la compatibilità dell'opera con le esigenze di protezione dell'ambiente (consid. 6). Dato che il progetto litigioso costituisce un impianto unitario con le opere Spina I e Soazza, suscettibile di avere un impatto notevole sull'ambiente, occorre allestire un esame dell'impatto sull'ambiente anche per queste opere (consid. 7). Esame plurifase dell'impatto sull'ambiente. Violazione dell'obbligo di coordinazione (consid. 9c e 10h)?
4. Principi per l'esame del rapporto concernente l'impatto sull'ambiente (consid. 8). Ponderazione di tutti gli interessi in gioco (art. 3 OEIA, art. 25 legge federale sulla pesca del 14 dicembre 1973, rispettivamente art. 9 cpv. 2 legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991 che entrerà in vigore il 1o gennaio 1994, art. 18 segg. LPN, art. 29 LPAc del 24 gennaio 1991, art. 5 LFo come pure in anticipazione parziale delle future autorizzazioni di esecuzione: art. 24 LPT). Il precedente esame dell'impatto sull'ambiente soddisfa soltanto parzialmente le esigenze sostanziali. Il progetto potrà essere realizzato se sulla base dei chiarimenti che dovranno essere forniti risulterà rispettata la legislazione sulla protezione dell'ambiente in senso più lato (consid. 8, 9 e 10).

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Referenzen

Artikel: art. 12 LPN, art. 58 LUFI, art. 3 OEIA, art. 29 LPAc mehr...