Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 16 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 30 cpv. 1, 2 e 4 OAC; revoca della licenza di condurre in seguito a violazioni di norme della circolazione perpetrate all'estero.
Quando una persona domiciliata in Svizzera viola all'estero le norme della circolazione, l'autorità amministrativa cantonale competente può revocare a scopo di ammonimento la licenza di guida solo se il diritto di condurre è stato revocato ugualmente nello Stato del luogo di commissione (consid. 4a-d).
La restrizione testé citata non vale per la revoca a scopo di sicurezza (consid. 4f).
Quando lo Stato ove è stata perpetrata l'infrazione ordina, al posto della revoca della licenza, un'altra misura amministrativa, l'autorità cantonale esamina nei limiti del suo potere di apprezzamento se è il caso di pronunciare un ammonimento (consid. 4e).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 16 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 30 cpv. 1, 2 e 4 OAC