Regesto
Art. 137 lett. b OG.
Assicurato il quale viene successivamente a sapere che un certificato medico prodotto mentre era pendente un primo procedimento davanti al Tribunale federale delle assicurazioni non č stato trasmesso dall'amministrazione all'autoritŕ giudicante.
Non si tratta di nuovo mezzo di prova, ma bensě di fatto nuovo.
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Artikel: Art. 137 lett. b OG