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Regesto

Art. 2 LPP; art. 1 cpv. 1 lett. c OPP 2; art. 23, 24 e 46 cpv. 1 e 2 LPP: Assicurazione obbligatoria presso più istituti di previdenza.
Chi esercita due attività lucrative equivalenti al 50% e supera in ognuna di esse il salario minimo di cui all'art. 7 LPP risulta assicurato obbligatoriamente presso gli istituti di previdenza di entrambi i datori di lavoro. Se l'assicurato diventa invalido al 50% e lascia per questo motivo una delle due attività, mantenendo l'altra con lo stesso grado di occupazione precedente, l'istituto di previdenza del datore di lavoro restante non è tenuto a versare prestazioni mentre l'altro istituto gli deve pagare una rendita intera.

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Referenzen

Artikel: Art. 2 LPP, art. 7 LPP