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Regesto

Art. 13 cpv. 1 e art. 123 cpv. 1 Cost., art. 8 CEDU; legge sulla polizia del Cantone di Zurigo; inchiesta preventiva mascherata, sorveglianza di forum di discussione in internet, protezione della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.
Competenza dei Cantoni per disciplinare l'attività preventiva della polizia, indipendente da un sospetto di reato e non fondata sul diritto processuale penale federale (consid. 5).
Panoramica della regolamentazione sull'inchiesta preventiva mascherata e sulla raccolta di informazioni su internet secondo la legge sulla polizia (consid. 6).
Inchiesta preventiva mascherata: la disposizione cantonale (§ 32e LPol/ZH) si riferisce a reati gravi ai sensi dell'art. 286 cpv. 2 CPP. Per l'esecuzione è rinviato agli art. 151 e 287-298 CPP, ciò che permette di evitare che gli agenti infiltrati agiscano come "agents provocateurs". La regolamentazione soddisfa alle esigenze dello Stato di diritto con riferimento sia all'approvazione giudiziaria sia ai diritti procedurali e alla protezione giuridica delle persone interessate (consid. 7).
Sorveglianza di forum di discussione (chat rooms): il § 32f cpv. 2 LPol/ZH permette la sorveglianza delle comunicazioni sulle piattaforme di discussioni virtuali che sono accessibili solo a un numero limitato di utilizzatori (Closed User Groups). Una tale raccolta di informazioni può comportare un'ingerenza nella sfera privata e nel segreto delle telecomunicazioni (consid. 8.4). Concerne di principio tutti gli utilizzatori di questo mezzo di comunicazione. Si tratta di un metodo di sorveglianza molto ampio, che permette la raccolta e l'utilizzazione di dati sulla sfera privata di un'ampia cerchia di persone contro le quali non esiste alcun sospetto di comportamento illecito (consid. 8.7.2.1). La disposizione non è compatibile con il principio della proporzionalità, siccome non sottopone la sorveglianza ad alcuna approvazione giudiziaria preventiva, non concede un'informazione posteriore alle persone interessate e non garantisce loro una protezione giuridica (consid. 8.7.2.4). Riferimento alle disposizioni del CPP sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (consid. 8.8).

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Referenzen

Artikel: Art. 13 cpv. 1 e art. 123 cpv. 1 Cost., art. 8 CEDU, art. 286 cpv. 2 CPP, art. 151 e 287-298 CPP