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Regesto

Art. 32 cpv. 4 lett. d, art. 61 cpv. 1 lett. f e cpv. 2 vLPAmb; art. 4 cpv. 2 dell'ordinanza sugli imballaggi per bibite; art. 2 e 4 della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio.
L'inosservanza dell'obbligo, contenuto nell'ordinanza sugli imballaggi per bibite, di indicare sulle bottiglie non riutilizzabili consegnate ai consumatori finali il materiale di fabbricazione e che si tratta di materia riciclabile, adempie la fattispecie legale della violazione di norme in materia di rifiuti ai sensi della legge sulla protezione dell'ambiente (consid. 2).
Questo obbligo sussiste anche dopo l'entrata in vigore della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (consid. 3).