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Regesto

Art. 85 lett. a OG, art. 34 cpv. 2 Cost., art. 45 Cost./NE; diritti politici, diritto alla libera formazione dell'opinione dei cittadini, intervento dell'autorità cantonale nella campagna precedente una votazione cantonale.
Benché non prevista dal diritto cantonale, la comunicazione integrale, con il materiale di voto, del testo del progetto di legge sottoposto alla votazione può, secondo le circostanze, rivelarsi necessaria per garantire un'informazione sufficiente dei cittadini (consid. 3.1 e 3.2). Presupposti per i quali un'irregolarità procedurale comporta l'annullamento della votazione (consid. 3.3).
L'autorità può trasmettere ai votanti una spiegazione purché rispetti l'obbligo d'informazione oggettiva e non fornisca indicazioni fallaci sullo scopo e la portata dell'oggetto in votazione (consid. 4.1). Nella fattispecie, la presa di posizione delle autorità cantonali sugli argomenti referendari non sfugge a ogni critica (consid. 4.2). Le carenze constatate non impongono tuttavia l'annullamento della votazione (consid. 4.3).
Condizioni alle quali lo Stato può intervenire finanziariamente nella campagna che precede la votazione popolare (consid. 5.1). Lo stanziamento di fondi pubblici a favore di un comitato privato, in cui l'autorità non è rappresentata, non è di principio ammissibile; è a maggior ragione riprovevole se eseguito in modo occulto (consid. 5.2). La somma stanziata è modesta e non ha compromesso la parità delle armi tra sostenitori ed oppositori del progetto di legge. Il vizio non riveste una gravità tale da imporre l'annullamento della votazione (consid. 5.3).
Conseguenze delle irregolarità sull'esito della votazione considerate nel loro complesso (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: Art. 85 lett. a OG, art. 34 cpv. 2 Cost., art. 45 Cost./NE