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Regesto

Art. 64 e 65 CP; stato di grave angustia.
1. Il giudice non è tenuto ad ammettere una circostanza attenuante ogni qual volta sia adempiuta una delle condizioni previste dall'art. 64, ma soltanto quando altresì si giustifichi di pronunciare una pena attenuata ai sensi dell'art. 65. Nel decidere su questo punto il giudice fruisce dello stesso potere d'apprezzamento come nel quadro dell'art. 63.
2. Come nello stato di necessità, l'agente trovantesi in istato di grave angustia deve rispettare una certa proporzionalità tra i motivi che lo inducono ad agire e l'importanza del bene da lui leso. Ciò non è il caso di chi uccide deliberatamente per evitare crucci, sia pure gravi.

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Referenzen

Artikel: Art. 64 e 65 CP